Un DDL criminale per gli scooter
Non è uno scherzo. E’ il disegno di legge N. 1716.
Ecco cosa riguarda:
Art. 4.
(Modifiche al nuovo codice della strada in materia di dotazione di sicurezza per i conducenti di ciclomotori e motoveicoli)
1. Al fine di garantire l’utilizzo delle più avanzate dotazioni di sicurezza da parte dei conducenti di ciclomotori e di motoveicoli, l’articolo 171 del nuovo codice della strada è sostituito dal seguente:
«Art. 171. - (Dotazione necessaria per la conduzione di veicoli a due ruote). – 1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri di ciclomotori e motoveicoli è fatto obbligo di indossare, oltre a un casco protettivo, regolarmente allacciato e conforme a uno dei tipi omologati ai sensi della vigente normativa, i seguenti indumenti:
a) per i veicoli da 11 Kw a 25 Kw: guanti per la protezione delle mani e giacca tecnica con protezioni per spalle e gomiti;b) per i veicoli da 25 Kw a 52 Kw: guanti per la protezione delle mani e giacca tecnica dotata di paraschiena integrale e di protezioni per spalle e gomiti;
c) per i veicoli oltre 52 kw: guanti per la protezione delle mani e una tuta tecnica o una giacca tecnica dotata di paraschiena integrale e di protezioni per spalle e gomiti, nonché pantaloni tecnici con protezioni per fianchi e ginocchia.3. Sono esenti dagli obblighi di cui al comma 2 i conducenti e i passeggeri:
a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa;b) di ciclomotori e motoveicoli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di incidente, nonché di sistemi di ritenuta e di dispositivi atti a garantire l’utilizzo del veicolo in condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento.
4. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 74 a euro 299. Quando il mancato uso degli indumenti e del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.
5. Chiunque importa, produce per la commercializzazione sul territorio nazionale ovvero commercializza indumenti e caschi protettivi per motocicli, motocarrozzette o ciclomotori di tipo non omologato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119.
6. Gli indumenti e i caschi di cui al comma 5 del presente articolo sono soggetti al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme di cui al titolo V, capo I, sezione II».
Lo dico apertamente: lo trovo inconcepibile soprattutto per chi si sposta con gli scooter.
La scelta di guidare un mezzo a due ruote che non sia una moto ha una spiegazione che risiede soprattutto nella comodità.
Con gli scooter la gente ci va a lavoro.
Indumenti da motociclista su persone che indossano giacca e cravatta comporta disagi.
Ma il peggio, secondo me, è soprattutto l’estate: come si può obbligare una persona ad indossare indumenti e guanti con temperature che possono arrivare fino ai 40°?
Per non parlare, poi, che il motorino (o lo scooter) sono mezzi utilizzati anche per brevi spostamenti poiché, a differenza della macchina, questi non hanno il problema del parcheggio.
Infine bisognerebbe procurarsi bauli più voluminosi per un secondo giubbotto nell’eventualità del trasporto di una seconda persona…
Io non so sinceramente come possano fare ad approvare un DDL simile, ma bisogna stare in campana.
Nessuno ne parla, però, e questo mi preoccupa seriamente.
Fonti: http://parlamento.openpolis.it/atto/documento/id/31883

sabato, 21 novembre, 2009
è la volta buona che lo lascio sotto casa e gli intaso ancora di più il traffico uscendo in macchina.
sono dei veri e propri geni……